Art. 13.

      1. Il Comitato scientifico di verifica:

          a) definisce i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre classi;

          b) verifica i risultati della sperimentazione e trae le conclusioni tecnico-scientifiche;

          c) formula eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.